PAGINE

mercoledì 25 febbraio 2015

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA



andiamo a vedere adesso come accedere allo stesso tramite il sito dell'agenzia delle entrate.



Accesso diretto da parte del contribuente 
Il contribuente accede direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: 
- visualizzazione e stampa; 
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; 
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; 
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso; 
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; 
- consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato 
Requisiti per l’accesso 
Per accedere alla dichiarazione 730 precompilata nonchè all'elenco delle informazioni attinenti la stessa, il sostituto d’imposta che presta  assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato acquisisce preventivamente dal  contribuente la delega.
L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre  effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web. 
Richiesta tramite file 
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale  accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione  all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file  contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega.
Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia  delle entrate.
Nel file inviato sono indicati i seguenti dati: 
 codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista  abilitato); 
 codice fiscale del soggetto incaricato;
 l’elenco dei documenti richiesti contenente, per ciascun  contribuente, i seguenti elementi: 
codice fiscale del contribuente; 
reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; 
numero e data della delega; 
tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. 
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. 
In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta, non sono consegnati i documenti  per i soggetti segnalati. 
In tal caso è necessario inviare un nuovo file, contenente i dati corretti. 
È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, della richiesta che si intende annullare. 
Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. 
Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. 
Contestualmente è reso disponibile: 
 l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730 precompilata; 
 l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730 precompilata. 
Richiesta via web 
In via residuale, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata: 
codice fiscale del contribuente; 
reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; 
importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; 
numero e data della delega; 
tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. 

Delega per l’accesso 
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. 
La delega deve contenere le seguenti informazioni: 
codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 
anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; 
data di conferimento della delega; 
indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni attinenti alla stessa. 
L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità e contenuto di cui sopra. 
Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata. 
Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. 
Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati: 
 numero progressivo e data della delega; 
 codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; 
 estremi del documento di identità del delegante; 
 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai  documenti di cui al punto  anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e  dei professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia  delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle  dichiarazioni 730 precompilate. 

mercoledì 18 febbraio 2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal 06 giugno 2014 è scattato l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le prestazioni e le cessioni di beni effettuate nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; mentre dal 31 marzo 2015 l’obbligo verrà esteso a tutte le altre amministrazioni pubbliche (diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza) e per le Amministrazioni locali.
Tutte le Amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. 
I fornitori delle Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.
La trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’amministrazione dello stato deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file, effettuare controlli sui file ricevuti e inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
La fattura PA è caratterizzata da: 
- un formato XML (eXtensible Markup Language): l’unico accettato dal Sistema di Interscambio; 
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; 
- l’indicazione di un codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura, riportato nell'Indice elle pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile nel sito http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php;
da un codice CUP e CIG, cioè il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:
  • Posta Elettronica Certificata (PEC): l’invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. 
  • Invio via web: il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Servizio SDICoop: disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
  • Servizio SDIFTP: disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol ). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
  • Servizio SPCoop: disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
Le fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle PA dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica.
Per maggiori informazioni:



giovedì 12 febbraio 2015

I SERVIZI ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


I Servizi online dell’Agenzia Delle Entrate ti permettono di svolgere una serie di operazioni direttamente da casa, collegandosi semplicemente al sito dell’Agenzia, risparmiando tempo ed evitando le code in ufficio. 
E’ sufficiente registrarsi ai servizi Entratel e Fisconline e ottenere il codice Pin.
Entratel è il canale riservato a: 
 intermediari 
 Pubbliche Amministrazioni 
 contribuenti, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 Semplificato) per più di 20 soggetti.
Il Servizio telematico Fisconline può essere utilizzato: 
 da tutti i contribuenti persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti all’estero) che non hanno i requisiti per essere abilitati a Entratel 
 da società ed enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 Semplificato) per un numero massimo di 20 soggetti. 

Cosa puoi fare con il codice Pin? 
 pagare imposte, tasse e contributi 
 inviare la dichiarazione dei redditi e altri documenti 
 registrare un contratto d’affitto 
 comunicare le coordinate del proprio conto (bancario o postale) per l’accredito dei rimborsi 
 ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento (Civis).

Come richiedere il codice Pin 
online 
Vai al link del sito dell’Agenzia “Non sei ancora registrato”. Inserendo alcuni dati personali, riceverai subito la prima parte del Pin. 
La password di accesso e la seconda parte del codice saranno inviate per posta al tuo domicilio. 
per telefono 
Chiama il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana). 
in ufficio 
Presenta un documento di identità per ottenere subito la prima parte del codice Pin. 
La seconda parte e la password d’accesso ti sarà inviata per posta al tuo domicilio.
Fonte: Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it


IL CASSETTO FISCALE

Il Cassetto fiscale è il servizio che consente, a chi è registrato ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate, la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali:
  • dati anagrafici
  • dati delle dichiarazioni fiscali
  • dati di condono e concordati
  • dati dei rimborsi
  • dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
  • dati patrimoniali (atti del registro)
  • comunicazioni anomalie studi di settore
  • le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.
È possibile, delegare fino a due intermediari alla consultazione del proprio cassetto fiscale attraverso una di queste modalità:
utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici
consegnando all’intermediario delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. In tal caso, verrà inviato, presso il proprio domicilio fiscale, un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia e richiedere l’attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione
presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Eventuali revoche di deleghe conferite possono essere effettuate con le stesse modalità.
Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite funzionalità rese disponibili dal servizio Entratel.

lunedì 9 febbraio 2015

INPS GESTIONE SEPARATA, ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2015

 Aliquote contributive e di computo

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti e Collaboratori
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
30,72%
(30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
23,50%

Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2015 il minimale di reddito è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende Committenti
Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2015

L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

Fonte: Circolare Inps Nr. 27 Del 05/02/2015

venerdì 6 febbraio 2015

INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: CONTRIBUTI PER L'ANNO 2015

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l'anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

  
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
22,65 %
22,74 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
19,65 %
19,74 %

La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti)  è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

  
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)
3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità)
3.076,61 (3.069,17  IVS + 7,44 maternità)


Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2014 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.

Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

    

scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a 46.123,00
22,65 %
22,74 %
da 46.123,00
23,65 %
23,74 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a 46.123,00
19,65 %
19,74 %
da 46.123,00
20,65 %
20,74 %

FONTE: Circolare Inps Numero 26 del 04/02/2015

giovedì 5 febbraio 2015

IL NUOVO ISEE 2015

L’ISEE è lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate” che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE.
La DSU si compone di diversi moduli e  quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere.
L’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS. L’attestazione dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
La Dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata:
all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata;
al Comune
ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
all’Inps esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps,it, nella sezione “Servizi On-Line”
È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno. La dichiarazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione.
Gli ISEE previsti sono i seguenti:
ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
ISEE Università : per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.
ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie,  ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti.
ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitorinon coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazionenell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).
Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati  in funzione della specificità delle situazioni.
Per il calcolo dell'ISEE si deve tener conto del nucleo familiare del richiedente, del quale fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR) è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare al netto degli importi di seguito specificati. 
Dalla somma così ottenuta sono ulteriormente detratte alcune spese o le franchigie riferite al nucleo familiare che di seguito si riportano.
I redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Per le spese e le franchigie relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della DSU.
Per l’individuazione del reddito del singolo componente si stabilisce che, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina previgente, rilevi anche ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all’estero.
In particolare, concorrono a formare il reddito: i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.
Una volta sommate le sopra indicate componenti reddituali vengono sottratti i seguenti importi: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Similmente, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, deve essere sottratto l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore.
Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida.
Come già previsto dalla disciplina previgente vengono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli.
 Si stabilisce poi la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, è sottratta una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni sopra specificate vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare, che di seguito si sintetizzano:

- il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo);
- spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori con disabilità.
Le definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza previste dalle diverse norme in essere, sono state accorpate in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza..
Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, ma dovranno essere sottratte le spese per la retta versata per l’ospitalità alberghiera.
Nel caso in cui è richiesto un trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne sia già beneficiario, l’Ente erogatore, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso, deve sottrarre al valore dell’ISEE l’ammontare del trattamento percepito nell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. 
Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU, al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Il valore dell’abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.


NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015


La Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011. 

Il nuovo regime è applicabile: 

 a coloro che rispettano determinati requisiti; 

 è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività), ma è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. 

Requisiti di accesso:

Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 54, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente: 

abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000). 
abbiano sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR; 
non abbiano superato riguardo il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, l’importo di € 20.000; 
non abbiano il reddito d’impresa/lavoro autonomo prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (rileva anche il reddito da pensione). Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000. 
abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività; 
Possono accedere al regime forfetario persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente: 

abbiano sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
non abbiano superato riguardo al costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, l'€ 20.000; 
non abbiano il reddito d’impresa/lavoro autonomo prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato. 


Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche:

• esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali; 

• non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti; 

• esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list; 

• non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi; 

• non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte); 

• esclusione dall’IRAP; 

• possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui; 

• esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri; 

• reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese; 

• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo; 

• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF. 


mercoledì 4 febbraio 2015

AGEVOLAZIONI PER L'AUTOIMPIEGO (D.L. n. 185/2000)

La legge che agevola l'Autoimpiego (D.L. n. 185/2000 - Titolo II) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione.
La gestione è affidata a Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA già Sviluppo Italia, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato) e di servizi di assistenza tecnica per tre tipologie di iniziative:
  • Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti complessivi previsti fino a € 25.823
  • Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino € 129.114
  • Franchising (in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con Franchisor accreditati con Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa.


Per presentare la domanda almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote, deve essere:
·  maggiorenne alla data di presentazione della domanda
·  non occupato alla data di presentazione della domanda
·  residente nel territorio nazionale
· la sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
·  i soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione.
N.B.: Si considerano occupati ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:
1.  i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)
2.     i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
3.     i soggetti che esercitano una libera professione
4.     i titolari di partita IVA, anche se non movimentata
5.     gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
6.     gli artigiani
Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.

Fonte: Invitalia http://www.invitalia.it/site/ita/home.html

DICHIARAZIONE IVA 2015

DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA E DICHIARAZIONE IVA IN FORMA UNIFICATA

La Dichiarazione IVA può essere presentata in forma autonoma o in forma unificata.
La dichiarazione va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi: 
società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; 
soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2014;
società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art.73); 
curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; 
soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n. 633/72); 
soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72); 
soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; 
soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01.01.2015 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2014, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. 
Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma: 
– i soggetti che intendono utilizzare in compensazione (per importo superiore ad € 5.000,00), ovvero chiedere a rimborso, il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. 
– i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio (quest’anno entro il 02.03.2015 in quanto il 28.02 cade di sabato) al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva come chiarito dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011. 

Chi non è obbligato alla presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma (o chi non è interessato a farlo per i motivo suddetti) presenta la Dichiarazione IVA in forma unificata insieme alla Dichiarazione dei Redditi, salvo i casi di esonero.
Restano del tutto esonerati, dalla presentazione della Dichiarazione IVA, i seguenti soggetti: 
 i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti, di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. 
In tal caso, l’esonero NON si applica: 
→ qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata); 
→ se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331 del 1993); 
→ se siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2, Decreto IVA; 
→ se siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario: 
 compravendita di oro e di argento; 
 compravendita di rottami e altro materiale di recupero; 
 prestazioni di contratto di subappalto nell’ambito del settore edile, ecc. 
 i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 98 (c.d. SUPER MINIMI); 
 i giornalai e tabaccai che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA; 
 i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ai sensi dell’art. 34, comma 6. Si tratta di agricoltori in regime di esonero, ovvero agricoltori che hanno realizzato nel corso del 2014 un volume di affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni relative a beni, di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. 
 gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA, ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. 
 le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986); 

TERMINI DI PRESENTAZIONE

I soggetti: 
→ obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma; 
→ che potrebbero presentare la dichiarazione unificata, ma che, tuttavia, scelgono di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma, devono presentare la Dichiarazione annuale a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica. 
È, inoltre, consentita la presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio (quest’anno entro il 02.03.2015), al fine di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della “Comunicazione annuale dati IVA” (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). 
In caso di Dichiarazione unificata, invece, il contribuente dovrà: 
→ includere la Dichiarazione redditi e la Dichiarazione annuale IVA nella dichiarazione unificata; 
→ inviare telematicamente la dichiarazione unificata dal 1° maggio ed entro il 30 settembre. Anche la dichiarazione unificata dovrà essere presentata in via telematica.

VERSAMENTO DEL DEBITO IVA

I soggetti che compilano la Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l’eventuale IVA a debito, entro il 16 Marzo 2015. Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima dovuta entro il 16 marzo. 
Anche nel caso di presentazione della Dichiarazione in forma unificata il termine di pagamento dell’IVA a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 16 Marzo 2015 ed è parimenti possibile usufruire della rateizzazione. 
È, tuttavia, prevista la possibilità per i soggetti che presentano dichiarazione unificata di corrispondere l’IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%.