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giovedì 26 marzo 2015

AUTOCERTIFICAZIONE INEFFICACE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO


Nel processo tributario, le autocertificazioni prodotte dal contribuente non hanno valore probatorio perché altrimenti si finirebbe per introdurre in detto processo - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma anche costituito al di fuori del processo.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà e, più in generale, la c.d. "autocertificazione" hanno una funzione certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa prive di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale.
È il principio di diritto riaffermato dalla Suprema Corte – Sezione Quinta Civile - con la sentenza n. 1290 del 26 gennaio 2015.



mercoledì 25 marzo 2015

OBBLIGO DEL POS - ARRIVANO LE SANZIONI

Sono in arrivo le sanzioni per i professionisti e i commercianti tenuti all’installazione del POS, cioè per tutti quei soggetti che non possono rifiutare i pagamenti di importi superiori a 30 euro con carta di debito. 
La previsione è contenuta nel disegno di legge n. 1747, presentato in Senato, recante “Disposizioni relative all’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro”. 
Il Ddl dovrebbe completare e dare concreta attuazione all’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012, come modificato dal Milleproroghe 2013.
In base alle disposizioni di legge, professionisti e commercianti sono tenuti - dal 30 giugno 2014 - ad accettare i pagamenti che il cliente chiede di effettuare con bancomat superando la soglia di 30 euro e hanno quindi l’obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici (POS). 
Tale adempimento, porterà ad un incremento dei costi di gestione dovuti ad esempio, alle commissioni bancarie, il costo della strumentazione necessaria per assicurare i pagamenti elettronici (il POS), etc.
Saranno previste agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall’imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.
La sanzione irrogabile all’atto della constatazione della violazione da parte della Guardia di Finanza è pari a 500 euro. 
La violazione può essere riscontrata sia nel corso dell’ordinaria attività di controllo da parte della stessa Guardia di Finanza, sia a seguito della segnalazione della violazione da parte di un cliente.
Entro i trenta giorni successivi all’irrogazione della sanzione il soggetto interessato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di legge con la conseguente installazione del POS. Decorso tale termine avrà a disposizione altri 60 giorni per comunicare alla Guardia di Finanza l’avvenuta installazione dell’apparecchiatura.
In caso di mancato adeguamento o comunicazione scatta una seconda ammenda, questa volta di 1.000 euro, e l'esercente o professionista ed il commerciante hanno ancora un mese di tempo per mettersi in regola. 
Qualora i soggetti interessati non provvedano a dotarsi entro i predetti termini degli strumenti idonei ad assicurare i pagamenti con strumenti elettronici, la Guardia di Finanza dispone la sospensione dell’attività professionale o commerciale sino “al completo adeguamento” alla normativa in materia.
Si tratta, nella sostanza, di un’ulteriore limitazione all’uso del contante sia pure imposta indirettamente dalla legge. Infatti, l’obbligo di accettare il pagamento con carta di debito (bancomat) scatta a seguito della richiesta del cliente. 
Tuttavia, se il disegno di legge dovesse superare il vaglio del Parlamento, l’obbligo di installazione del POS sussisterà indipendentemente dalle richieste di pagamento dei clienti. In altre parole anche se nessuno dei clienti dovesse richiedere di effettuare il pagamento tramite bancomat, in base alla nuova disposizione la strumentazione necessaria dovrà essere installata in ogni caso.

lunedì 16 marzo 2015

EQUITALIA - NUOVA RATEIZZAZIONE

NUOVA RATEIZZAZIONE PER CONTRIBUENTI DECADUTI

In virtù delle disposizioni introdotte dal Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 192/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11/2015) i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione entro il 31.12.2014 potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate presentando apposita domanda entro il prossimo 31 luglio. 
Giova a tal proposito ricordare che il piano di rateazione eventualmente concesso non sarà prorogabile e il debitore decadrà dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (e non otto, come negli ordinari piani di rateazione).

PIANO DI RATEIZZAZIONE STANDARD

Si ricorda che per debiti inferiori a 50 mila euro la rateizzazione si può richiedere con una domanda semplice, senza aggiungere alcuna documentazione. 
In questo caso si accede automaticamente al piano ordinario per pagare il debito fino a un massimo di 72 rate.
Per importi superiori a 50 mila euro è necessario presentare alcuni documenti che attestino lo stato di difficoltà economica e la situazione della famiglia. 
In base alle condizioni di difficoltà si può richiedere un piano ordinario o straordinario.
Il piano ordinario permette di ottenere fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). 
Se non si è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, si può chiedere un pagamento più lungo fino a un massimo di 10 anni (120 rate). 
I criteri per ottenere un piano straordinario sono contenuti in un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla propria disponibilità economica.

martedì 10 marzo 2015

TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2015

Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. 
L’adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). 
L’importo da versare, è individuato in base all’ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2015, ed è pari a:  309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90; 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90.
In base alla C.M. del 03.05.1996, n. 108, sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile. 
Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo. 
Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2015 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46, esclusivamente, mediante bollettino di c/c/p n. 6007 (210906 per la Sicilia), intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. 
Il versamento della tassa annuale, va effettuato invece, tramite il mod. F24, con modalità telematica, per gli anni successivi al primo, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: codice tributo “7085”; anno di riferimento  “2015”. 
L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società. 
In caso di omesso o insufficiente versamento entro il 16.03.2015, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso: del c.d. “ravvedimento sprint”, entro il 14° giorno successivo alla scadenza; in tal caso l'omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dello 0,51 % annuo dal 16.03.2015 al giorno in cui viene eseguito il versamento, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento; - se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla commissione dell'errore è oggi possibile fruire della riduzione ad 1/9 della sanzione minima del 30%, ovvero dell’applicazione della sanzione del 3,33%; chi decide di rimediare deve farlo entro un anno dalla scadenza sconterà una sanzione ridotta pari al 3,75% pari ad 1/8 del 30%; entro 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 4,29% (1/7 del 30%); oltre 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 5% (1/6 del 30%). 1 L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora. 
Per il versamento della sanzione, va utilizzato il mod. F23 riportando: nel campo 6, il codice ufficio RCC; nel campo 9, la causale SZ; nel campo 11, il codice tributo 678T. Il versamento della dell’imposta e degli interessi va effettuato tramite il mod. F24 (codice tributo “7085”)
Si ricorda inoltre, che per la vidimazione degli stessi libri sociali (di regola effettuata dal notaio in cui la società si costituisce), occorrono oltre alla copia del versamento della tassa annuale effettuata, una marca da bollo da 16,00 euro per ogni 100 pagine di libro da vidimare.