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martedì 10 marzo 2015

TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2015

Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. 
L’adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). 
L’importo da versare, è individuato in base all’ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2015, ed è pari a:  309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90; 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90.
In base alla C.M. del 03.05.1996, n. 108, sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile. 
Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo. 
Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2015 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46, esclusivamente, mediante bollettino di c/c/p n. 6007 (210906 per la Sicilia), intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. 
Il versamento della tassa annuale, va effettuato invece, tramite il mod. F24, con modalità telematica, per gli anni successivi al primo, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: codice tributo “7085”; anno di riferimento  “2015”. 
L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società. 
In caso di omesso o insufficiente versamento entro il 16.03.2015, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso: del c.d. “ravvedimento sprint”, entro il 14° giorno successivo alla scadenza; in tal caso l'omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dello 0,51 % annuo dal 16.03.2015 al giorno in cui viene eseguito il versamento, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento; - se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla commissione dell'errore è oggi possibile fruire della riduzione ad 1/9 della sanzione minima del 30%, ovvero dell’applicazione della sanzione del 3,33%; chi decide di rimediare deve farlo entro un anno dalla scadenza sconterà una sanzione ridotta pari al 3,75% pari ad 1/8 del 30%; entro 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 4,29% (1/7 del 30%); oltre 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 5% (1/6 del 30%). 1 L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora. 
Per il versamento della sanzione, va utilizzato il mod. F23 riportando: nel campo 6, il codice ufficio RCC; nel campo 9, la causale SZ; nel campo 11, il codice tributo 678T. Il versamento della dell’imposta e degli interessi va effettuato tramite il mod. F24 (codice tributo “7085”)
Si ricorda inoltre, che per la vidimazione degli stessi libri sociali (di regola effettuata dal notaio in cui la società si costituisce), occorrono oltre alla copia del versamento della tassa annuale effettuata, una marca da bollo da 16,00 euro per ogni 100 pagine di libro da vidimare.

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