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mercoledì 25 febbraio 2015

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA



andiamo a vedere adesso come accedere allo stesso tramite il sito dell'agenzia delle entrate.



Accesso diretto da parte del contribuente 
Il contribuente accede direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: 
- visualizzazione e stampa; 
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; 
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; 
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso; 
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; 
- consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato 
Requisiti per l’accesso 
Per accedere alla dichiarazione 730 precompilata nonchè all'elenco delle informazioni attinenti la stessa, il sostituto d’imposta che presta  assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato acquisisce preventivamente dal  contribuente la delega.
L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre  effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web. 
Richiesta tramite file 
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale  accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione  all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file  contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega.
Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia  delle entrate.
Nel file inviato sono indicati i seguenti dati: 
 codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista  abilitato); 
 codice fiscale del soggetto incaricato;
 l’elenco dei documenti richiesti contenente, per ciascun  contribuente, i seguenti elementi: 
codice fiscale del contribuente; 
reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; 
numero e data della delega; 
tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. 
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. 
In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta, non sono consegnati i documenti  per i soggetti segnalati. 
In tal caso è necessario inviare un nuovo file, contenente i dati corretti. 
È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, della richiesta che si intende annullare. 
Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. 
Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. 
Contestualmente è reso disponibile: 
 l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730 precompilata; 
 l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730 precompilata. 
Richiesta via web 
In via residuale, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata: 
codice fiscale del contribuente; 
reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; 
importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; 
numero e data della delega; 
tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. 

Delega per l’accesso 
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. 
La delega deve contenere le seguenti informazioni: 
codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 
anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; 
data di conferimento della delega; 
indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni attinenti alla stessa. 
L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità e contenuto di cui sopra. 
Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata. 
Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. 
Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati: 
 numero progressivo e data della delega; 
 codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; 
 estremi del documento di identità del delegante; 
 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai  documenti di cui al punto  anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e  dei professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia  delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle  dichiarazioni 730 precompilate. 

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