PAGINE

venerdì 27 novembre 2015

Italy Cancels Possible 2016 Corporate Tax Cut



Italy's Premier, Matteo Renzi, has confirmed that his Government will not be able to cut the rate of corporate tax in 2016, as any available funds will be needed for increased security spending.
In October, the draft 2016 Stability (Budget) Law had confirmed the Government's intention to reduce the Italian corporate tax rate from 27.5 percent to 24 percent in 2017. It was also indicated that approval would be sought from the European Commission (EC) for a more relaxed fiscal stance, which could enable part of the cut to be made in 2016, by lowering the rate to 26 percent.
However, Renzi has now confirmed that any leeway provided by the EC, particularly by way of an exclusion of additional Italian government spending on migration from next year's fiscal deficit calculations, would not be utilized for a corporate rate cut. His plan would be to divide the possible EUR2bn (USD2.1bn) available from that source between increased spending on security and cultural activities.
For example, he proposed that the EUR80 monthly tax bonus, which is presently given to each employee paying individual income tax and earning up to EUR1,500 per month, would be extended to all individual taxpayers who work for Italy's police and security forces, whatever their income.


AN OVERVIEW OF PUBLIC ACCOUNTING

Public accountants assist individuals and corporations with a variety of financial tasks, including computing and filing income taxes, reviewing financial records, staying up to date on fiscal regulations, creating financial statements and providing general accounting advice. Whether they are working in private practice or for an accounting firm, public accountants are responsible for understanding the needs of each client and helping them make the most cost-effective decisions.

Public accounting expertise is required in a wide range of business, government and nonprofit settings, with CPAs working under a number of job titles. From entry-level “staff accountant” at a small company to senior-level “partner” at a large firm, public accountants are in demand and have opportunities for advancement and specialization throughout their careers. Major responsibilities include:
Maintain financial data and create reports for clients
Audit financial records for accuracy as well as compliance with laws and regulations
Calculate income and other taxes; prepare and submit returns and related documentation
Provide advice on a wide range of topics related to decision making about costs, expenditures and financial practices
Use specialized accounting software and accounting management systems to maintain data and monitor financial trends
Communicate effectively in the context of a business environment
Career paths in accounting can vary by industry and individual employer. Potential job titles include budget analyst, tax examiner, external auditor, business systems analyst or compliance professional. The following profiles include general expectations for public accounting positions from the first job after graduation to senior executive roles.

giovedì 26 marzo 2015

AUTOCERTIFICAZIONE INEFFICACE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO


Nel processo tributario, le autocertificazioni prodotte dal contribuente non hanno valore probatorio perché altrimenti si finirebbe per introdurre in detto processo - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma anche costituito al di fuori del processo.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà e, più in generale, la c.d. "autocertificazione" hanno una funzione certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa prive di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale.
È il principio di diritto riaffermato dalla Suprema Corte – Sezione Quinta Civile - con la sentenza n. 1290 del 26 gennaio 2015.



mercoledì 25 marzo 2015

OBBLIGO DEL POS - ARRIVANO LE SANZIONI

Sono in arrivo le sanzioni per i professionisti e i commercianti tenuti all’installazione del POS, cioè per tutti quei soggetti che non possono rifiutare i pagamenti di importi superiori a 30 euro con carta di debito. 
La previsione è contenuta nel disegno di legge n. 1747, presentato in Senato, recante “Disposizioni relative all’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro”. 
Il Ddl dovrebbe completare e dare concreta attuazione all’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012, come modificato dal Milleproroghe 2013.
In base alle disposizioni di legge, professionisti e commercianti sono tenuti - dal 30 giugno 2014 - ad accettare i pagamenti che il cliente chiede di effettuare con bancomat superando la soglia di 30 euro e hanno quindi l’obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici (POS). 
Tale adempimento, porterà ad un incremento dei costi di gestione dovuti ad esempio, alle commissioni bancarie, il costo della strumentazione necessaria per assicurare i pagamenti elettronici (il POS), etc.
Saranno previste agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall’imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.
La sanzione irrogabile all’atto della constatazione della violazione da parte della Guardia di Finanza è pari a 500 euro. 
La violazione può essere riscontrata sia nel corso dell’ordinaria attività di controllo da parte della stessa Guardia di Finanza, sia a seguito della segnalazione della violazione da parte di un cliente.
Entro i trenta giorni successivi all’irrogazione della sanzione il soggetto interessato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di legge con la conseguente installazione del POS. Decorso tale termine avrà a disposizione altri 60 giorni per comunicare alla Guardia di Finanza l’avvenuta installazione dell’apparecchiatura.
In caso di mancato adeguamento o comunicazione scatta una seconda ammenda, questa volta di 1.000 euro, e l'esercente o professionista ed il commerciante hanno ancora un mese di tempo per mettersi in regola. 
Qualora i soggetti interessati non provvedano a dotarsi entro i predetti termini degli strumenti idonei ad assicurare i pagamenti con strumenti elettronici, la Guardia di Finanza dispone la sospensione dell’attività professionale o commerciale sino “al completo adeguamento” alla normativa in materia.
Si tratta, nella sostanza, di un’ulteriore limitazione all’uso del contante sia pure imposta indirettamente dalla legge. Infatti, l’obbligo di accettare il pagamento con carta di debito (bancomat) scatta a seguito della richiesta del cliente. 
Tuttavia, se il disegno di legge dovesse superare il vaglio del Parlamento, l’obbligo di installazione del POS sussisterà indipendentemente dalle richieste di pagamento dei clienti. In altre parole anche se nessuno dei clienti dovesse richiedere di effettuare il pagamento tramite bancomat, in base alla nuova disposizione la strumentazione necessaria dovrà essere installata in ogni caso.

lunedì 16 marzo 2015

EQUITALIA - NUOVA RATEIZZAZIONE

NUOVA RATEIZZAZIONE PER CONTRIBUENTI DECADUTI

In virtù delle disposizioni introdotte dal Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 192/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11/2015) i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione entro il 31.12.2014 potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate presentando apposita domanda entro il prossimo 31 luglio. 
Giova a tal proposito ricordare che il piano di rateazione eventualmente concesso non sarà prorogabile e il debitore decadrà dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (e non otto, come negli ordinari piani di rateazione).

PIANO DI RATEIZZAZIONE STANDARD

Si ricorda che per debiti inferiori a 50 mila euro la rateizzazione si può richiedere con una domanda semplice, senza aggiungere alcuna documentazione. 
In questo caso si accede automaticamente al piano ordinario per pagare il debito fino a un massimo di 72 rate.
Per importi superiori a 50 mila euro è necessario presentare alcuni documenti che attestino lo stato di difficoltà economica e la situazione della famiglia. 
In base alle condizioni di difficoltà si può richiedere un piano ordinario o straordinario.
Il piano ordinario permette di ottenere fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). 
Se non si è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, si può chiedere un pagamento più lungo fino a un massimo di 10 anni (120 rate). 
I criteri per ottenere un piano straordinario sono contenuti in un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla propria disponibilità economica.

martedì 10 marzo 2015

TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2015

Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. 
L’adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). 
L’importo da versare, è individuato in base all’ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2015, ed è pari a:  309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90; 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90.
In base alla C.M. del 03.05.1996, n. 108, sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile. 
Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo. 
Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2015 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46, esclusivamente, mediante bollettino di c/c/p n. 6007 (210906 per la Sicilia), intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. 
Il versamento della tassa annuale, va effettuato invece, tramite il mod. F24, con modalità telematica, per gli anni successivi al primo, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: codice tributo “7085”; anno di riferimento  “2015”. 
L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società. 
In caso di omesso o insufficiente versamento entro il 16.03.2015, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso: del c.d. “ravvedimento sprint”, entro il 14° giorno successivo alla scadenza; in tal caso l'omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dello 0,51 % annuo dal 16.03.2015 al giorno in cui viene eseguito il versamento, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento; - se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla commissione dell'errore è oggi possibile fruire della riduzione ad 1/9 della sanzione minima del 30%, ovvero dell’applicazione della sanzione del 3,33%; chi decide di rimediare deve farlo entro un anno dalla scadenza sconterà una sanzione ridotta pari al 3,75% pari ad 1/8 del 30%; entro 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 4,29% (1/7 del 30%); oltre 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 5% (1/6 del 30%). 1 L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora. 
Per il versamento della sanzione, va utilizzato il mod. F23 riportando: nel campo 6, il codice ufficio RCC; nel campo 9, la causale SZ; nel campo 11, il codice tributo 678T. Il versamento della dell’imposta e degli interessi va effettuato tramite il mod. F24 (codice tributo “7085”)
Si ricorda inoltre, che per la vidimazione degli stessi libri sociali (di regola effettuata dal notaio in cui la società si costituisce), occorrono oltre alla copia del versamento della tassa annuale effettuata, una marca da bollo da 16,00 euro per ogni 100 pagine di libro da vidimare.

mercoledì 25 febbraio 2015

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA



andiamo a vedere adesso come accedere allo stesso tramite il sito dell'agenzia delle entrate.



Accesso diretto da parte del contribuente 
Il contribuente accede direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: 
- visualizzazione e stampa; 
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; 
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; 
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso; 
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; 
- consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato 
Requisiti per l’accesso 
Per accedere alla dichiarazione 730 precompilata nonchè all'elenco delle informazioni attinenti la stessa, il sostituto d’imposta che presta  assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato acquisisce preventivamente dal  contribuente la delega.
L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre  effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web. 
Richiesta tramite file 
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale  accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione  all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file  contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega.
Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia  delle entrate.
Nel file inviato sono indicati i seguenti dati: 
 codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista  abilitato); 
 codice fiscale del soggetto incaricato;
 l’elenco dei documenti richiesti contenente, per ciascun  contribuente, i seguenti elementi: 
codice fiscale del contribuente; 
reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; 
numero e data della delega; 
tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. 
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. 
In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta, non sono consegnati i documenti  per i soggetti segnalati. 
In tal caso è necessario inviare un nuovo file, contenente i dati corretti. 
È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, della richiesta che si intende annullare. 
Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. 
Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. 
Contestualmente è reso disponibile: 
 l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730 precompilata; 
 l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730 precompilata. 
Richiesta via web 
In via residuale, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata: 
codice fiscale del contribuente; 
reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; 
importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche; 
numero e data della delega; 
tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. 

Delega per l’accesso 
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. 
La delega deve contenere le seguenti informazioni: 
codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 
anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; 
data di conferimento della delega; 
indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni attinenti alla stessa. 
L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità e contenuto di cui sopra. 
Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata. 
Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. 
Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati: 
 numero progressivo e data della delega; 
 codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; 
 estremi del documento di identità del delegante; 
 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai  documenti di cui al punto  anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e  dei professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia  delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle  dichiarazioni 730 precompilate. 

mercoledì 18 febbraio 2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal 06 giugno 2014 è scattato l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le prestazioni e le cessioni di beni effettuate nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; mentre dal 31 marzo 2015 l’obbligo verrà esteso a tutte le altre amministrazioni pubbliche (diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza) e per le Amministrazioni locali.
Tutte le Amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. 
I fornitori delle Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.
La trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’amministrazione dello stato deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file, effettuare controlli sui file ricevuti e inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
La fattura PA è caratterizzata da: 
- un formato XML (eXtensible Markup Language): l’unico accettato dal Sistema di Interscambio; 
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; 
- l’indicazione di un codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura, riportato nell'Indice elle pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile nel sito http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php;
da un codice CUP e CIG, cioè il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:
  • Posta Elettronica Certificata (PEC): l’invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. 
  • Invio via web: il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Servizio SDICoop: disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
  • Servizio SDIFTP: disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol ). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
  • Servizio SPCoop: disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
Le fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle PA dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica.
Per maggiori informazioni:



giovedì 12 febbraio 2015

I SERVIZI ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


I Servizi online dell’Agenzia Delle Entrate ti permettono di svolgere una serie di operazioni direttamente da casa, collegandosi semplicemente al sito dell’Agenzia, risparmiando tempo ed evitando le code in ufficio. 
E’ sufficiente registrarsi ai servizi Entratel e Fisconline e ottenere il codice Pin.
Entratel è il canale riservato a: 
 intermediari 
 Pubbliche Amministrazioni 
 contribuenti, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 Semplificato) per più di 20 soggetti.
Il Servizio telematico Fisconline può essere utilizzato: 
 da tutti i contribuenti persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti all’estero) che non hanno i requisiti per essere abilitati a Entratel 
 da società ed enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 Semplificato) per un numero massimo di 20 soggetti. 

Cosa puoi fare con il codice Pin? 
 pagare imposte, tasse e contributi 
 inviare la dichiarazione dei redditi e altri documenti 
 registrare un contratto d’affitto 
 comunicare le coordinate del proprio conto (bancario o postale) per l’accredito dei rimborsi 
 ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento (Civis).

Come richiedere il codice Pin 
online 
Vai al link del sito dell’Agenzia “Non sei ancora registrato”. Inserendo alcuni dati personali, riceverai subito la prima parte del Pin. 
La password di accesso e la seconda parte del codice saranno inviate per posta al tuo domicilio. 
per telefono 
Chiama il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana). 
in ufficio 
Presenta un documento di identità per ottenere subito la prima parte del codice Pin. 
La seconda parte e la password d’accesso ti sarà inviata per posta al tuo domicilio.
Fonte: Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it


IL CASSETTO FISCALE

Il Cassetto fiscale è il servizio che consente, a chi è registrato ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate, la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali:
  • dati anagrafici
  • dati delle dichiarazioni fiscali
  • dati di condono e concordati
  • dati dei rimborsi
  • dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
  • dati patrimoniali (atti del registro)
  • comunicazioni anomalie studi di settore
  • le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.
È possibile, delegare fino a due intermediari alla consultazione del proprio cassetto fiscale attraverso una di queste modalità:
utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici
consegnando all’intermediario delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. In tal caso, verrà inviato, presso il proprio domicilio fiscale, un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia e richiedere l’attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione
presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Eventuali revoche di deleghe conferite possono essere effettuate con le stesse modalità.
Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite funzionalità rese disponibili dal servizio Entratel.

lunedì 9 febbraio 2015

INPS GESTIONE SEPARATA, ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2015

 Aliquote contributive e di computo

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti e Collaboratori
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
30,72%
(30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
23,50%

Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2015 il minimale di reddito è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende Committenti
Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2015

L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

Fonte: Circolare Inps Nr. 27 Del 05/02/2015

venerdì 6 febbraio 2015

INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: CONTRIBUTI PER L'ANNO 2015

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l'anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

  
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
22,65 %
22,74 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
19,65 %
19,74 %

La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti)  è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

  
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)
3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità)
3.076,61 (3.069,17  IVS + 7,44 maternità)


Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2014 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.

Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

    

scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a 46.123,00
22,65 %
22,74 %
da 46.123,00
23,65 %
23,74 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a 46.123,00
19,65 %
19,74 %
da 46.123,00
20,65 %
20,74 %

FONTE: Circolare Inps Numero 26 del 04/02/2015

giovedì 5 febbraio 2015

IL NUOVO ISEE 2015

L’ISEE è lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate” che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE.
La DSU si compone di diversi moduli e  quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere.
L’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS. L’attestazione dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
La Dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata:
all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata;
al Comune
ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
all’Inps esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps,it, nella sezione “Servizi On-Line”
È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno. La dichiarazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione.
Gli ISEE previsti sono i seguenti:
ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
ISEE Università : per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.
ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie,  ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti.
ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitorinon coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazionenell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).
Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati  in funzione della specificità delle situazioni.
Per il calcolo dell'ISEE si deve tener conto del nucleo familiare del richiedente, del quale fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR) è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare al netto degli importi di seguito specificati. 
Dalla somma così ottenuta sono ulteriormente detratte alcune spese o le franchigie riferite al nucleo familiare che di seguito si riportano.
I redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Per le spese e le franchigie relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della DSU.
Per l’individuazione del reddito del singolo componente si stabilisce che, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina previgente, rilevi anche ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all’estero.
In particolare, concorrono a formare il reddito: i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.
Una volta sommate le sopra indicate componenti reddituali vengono sottratti i seguenti importi: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Similmente, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, deve essere sottratto l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore.
Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida.
Come già previsto dalla disciplina previgente vengono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli.
 Si stabilisce poi la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, è sottratta una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni sopra specificate vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare, che di seguito si sintetizzano:

- il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo);
- spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori con disabilità.
Le definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza previste dalle diverse norme in essere, sono state accorpate in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza..
Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, ma dovranno essere sottratte le spese per la retta versata per l’ospitalità alberghiera.
Nel caso in cui è richiesto un trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne sia già beneficiario, l’Ente erogatore, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso, deve sottrarre al valore dell’ISEE l’ammontare del trattamento percepito nell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. 
Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU, al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Il valore dell’abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.


NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015


La Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011. 

Il nuovo regime è applicabile: 

 a coloro che rispettano determinati requisiti; 

 è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività), ma è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. 

Requisiti di accesso:

Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 54, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente: 

abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000). 
abbiano sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR; 
non abbiano superato riguardo il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, l’importo di € 20.000; 
non abbiano il reddito d’impresa/lavoro autonomo prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (rileva anche il reddito da pensione). Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000. 
abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività; 
Possono accedere al regime forfetario persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente: 

abbiano sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
non abbiano superato riguardo al costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, l'€ 20.000; 
non abbiano il reddito d’impresa/lavoro autonomo prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/assimilato. 


Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche:

• esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali; 

• non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti; 

• esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list; 

• non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi; 

• non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte); 

• esclusione dall’IRAP; 

• possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui; 

• esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri; 

• reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese; 

• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo; 

• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.