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mercoledì 4 febbraio 2015

DICHIARAZIONE IVA 2015

DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA E DICHIARAZIONE IVA IN FORMA UNIFICATA

La Dichiarazione IVA può essere presentata in forma autonoma o in forma unificata.
La dichiarazione va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi: 
società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; 
soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2014;
società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (art.73); 
curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; 
soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R n. 633/72); 
soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72); 
soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; 
soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01.01.2015 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2014, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. 
Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma: 
– i soggetti che intendono utilizzare in compensazione (per importo superiore ad € 5.000,00), ovvero chiedere a rimborso, il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. 
– i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio (quest’anno entro il 02.03.2015 in quanto il 28.02 cade di sabato) al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva come chiarito dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011. 

Chi non è obbligato alla presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma (o chi non è interessato a farlo per i motivo suddetti) presenta la Dichiarazione IVA in forma unificata insieme alla Dichiarazione dei Redditi, salvo i casi di esonero.
Restano del tutto esonerati, dalla presentazione della Dichiarazione IVA, i seguenti soggetti: 
 i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti, di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. 
In tal caso, l’esonero NON si applica: 
→ qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata); 
→ se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331 del 1993); 
→ se siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2, Decreto IVA; 
→ se siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario: 
 compravendita di oro e di argento; 
 compravendita di rottami e altro materiale di recupero; 
 prestazioni di contratto di subappalto nell’ambito del settore edile, ecc. 
 i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 98 (c.d. SUPER MINIMI); 
 i giornalai e tabaccai che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini IVA; 
 i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ai sensi dell’art. 34, comma 6. Si tratta di agricoltori in regime di esonero, ovvero agricoltori che hanno realizzato nel corso del 2014 un volume di affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni relative a beni, di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. 
 gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA, ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. 
 le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986); 

TERMINI DI PRESENTAZIONE

I soggetti: 
→ obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma; 
→ che potrebbero presentare la dichiarazione unificata, ma che, tuttavia, scelgono di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma, devono presentare la Dichiarazione annuale a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica. 
È, inoltre, consentita la presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio (quest’anno entro il 02.03.2015), al fine di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della “Comunicazione annuale dati IVA” (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1). 
In caso di Dichiarazione unificata, invece, il contribuente dovrà: 
→ includere la Dichiarazione redditi e la Dichiarazione annuale IVA nella dichiarazione unificata; 
→ inviare telematicamente la dichiarazione unificata dal 1° maggio ed entro il 30 settembre. Anche la dichiarazione unificata dovrà essere presentata in via telematica.

VERSAMENTO DEL DEBITO IVA

I soggetti che compilano la Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l’eventuale IVA a debito, entro il 16 Marzo 2015. Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima dovuta entro il 16 marzo. 
Anche nel caso di presentazione della Dichiarazione in forma unificata il termine di pagamento dell’IVA a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 16 Marzo 2015 ed è parimenti possibile usufruire della rateizzazione. 
È, tuttavia, prevista la possibilità per i soggetti che presentano dichiarazione unificata di corrispondere l’IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%.


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