Aliquote contributive e di computo
Le aliquote dovute per la contribuzione
alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come
segue:
Liberi
professionisti e Collaboratori
|
Aliquote
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Soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie
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30,72%
(30
IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
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Soggetti titolari di pensione (diretta e
indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
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23,50%
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Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50
per cento, sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli
iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito
che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2015 il minimale di reddito è
pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali
è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero
anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i
quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72
per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di
cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto
minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi
corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
Ripartizione dell’onere contributivo
Aziende Committenti
Resta confermata la ripartizione
dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura
rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento
dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il
pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione
del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello
F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti
iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico
degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24
telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui
redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).
Compensi corrisposti ai collaboratori
entro il 12 gennaio 2015
L’art. 51 del TUIR dispone che le somme
corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel
periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Consegue che
il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50,
comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21
novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è
riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 e pertanto devono
essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014
(22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra
previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra
previdenza obbligatoria).
Fonte: Circolare Inps Nr. 27 Del 05/02/2015
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