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mercoledì 18 febbraio 2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal 06 giugno 2014 è scattato l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le prestazioni e le cessioni di beni effettuate nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; mentre dal 31 marzo 2015 l’obbligo verrà esteso a tutte le altre amministrazioni pubbliche (diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza) e per le Amministrazioni locali.
Tutte le Amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. 
I fornitori delle Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.
La trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’amministrazione dello stato deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file, effettuare controlli sui file ricevuti e inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
La fattura PA è caratterizzata da: 
- un formato XML (eXtensible Markup Language): l’unico accettato dal Sistema di Interscambio; 
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura; 
- l’indicazione di un codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura, riportato nell'Indice elle pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile nel sito http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php;
da un codice CUP e CIG, cioè il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:
  • Posta Elettronica Certificata (PEC): l’invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. 
  • Invio via web: il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Servizio SDICoop: disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
  • Servizio SDIFTP: disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol ). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
  • Servizio SPCoop: disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
Le fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle PA dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica.
Per maggiori informazioni:



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