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giovedì 5 febbraio 2015

IL NUOVO ISEE 2015

L’ISEE è lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate” che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE.
La DSU si compone di diversi moduli e  quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere.
L’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS. L’attestazione dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
La Dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata:
all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata;
al Comune
ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
all’Inps esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps,it, nella sezione “Servizi On-Line”
È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno. La dichiarazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione.
Gli ISEE previsti sono i seguenti:
ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
ISEE Università : per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.
ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie,  ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti.
ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitorinon coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazionenell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).
Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati  in funzione della specificità delle situazioni.
Per il calcolo dell'ISEE si deve tener conto del nucleo familiare del richiedente, del quale fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR) è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare al netto degli importi di seguito specificati. 
Dalla somma così ottenuta sono ulteriormente detratte alcune spese o le franchigie riferite al nucleo familiare che di seguito si riportano.
I redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Per le spese e le franchigie relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della DSU.
Per l’individuazione del reddito del singolo componente si stabilisce che, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina previgente, rilevi anche ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all’estero.
In particolare, concorrono a formare il reddito: i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.
Una volta sommate le sopra indicate componenti reddituali vengono sottratti i seguenti importi: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Similmente, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, deve essere sottratto l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore.
Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida.
Come già previsto dalla disciplina previgente vengono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli.
 Si stabilisce poi la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, è sottratta una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.
Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni sopra specificate vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare, che di seguito si sintetizzano:

- il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo);
- spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori con disabilità.
Le definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza previste dalle diverse norme in essere, sono state accorpate in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza..
Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, ma dovranno essere sottratte le spese per la retta versata per l’ospitalità alberghiera.
Nel caso in cui è richiesto un trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne sia già beneficiario, l’Ente erogatore, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso, deve sottrarre al valore dell’ISEE l’ammontare del trattamento percepito nell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. 
Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU, al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Il valore dell’abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.


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